Digital Security DinnerContinua a leggere

STATUTO

Lo statuto ufficiale dell'associazione IT Club FVG

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione Denominazione Sede Durata

E’ costituita l’associazione denominata ITClub FVG,

La sede è fissata presso la residenza del Presidente in carica e potrà creare, per deliberazione del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie, delegazioni ed altri uffici direttivi, in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

L’associazione ha durata dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere tacitamente rinnovata di 50 anni in 50 anni.

Art. 2 – Statuto e regolamento

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Per le attività ordinarie la vita associativa fa riferimento al regolamento redatto secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3 – Modifiche dello statuto

Il presente statuto è modificabile su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dell’assemblea, con deliberazione della stessa da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 4 – Finalità dell’associazione

L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

  • porsi come promotore di una cultura associativa tra coloro che ricoprono ruoli di responsabilità in ambito informatico all’interno delle aziende e degli enti pubblici;

  • promuovere la conoscenza, la formazione e la collaborazione tra gli aderenti, obiettivi finalizzati al raggiungimento di una rinnovata interpretazione della funzione informatica aziendale;

  • sviluppare una struttura informativa preferenziale capace di offrire ai Soci un canale d’accesso ad informazioni e nuove tecnologie applicate in campo informatico;

  • promuovere la collaborazione con enti e associazioni, italiane ed estere, che perseguono finalità analoghe;

  • realizzare iniziative associative, culturali e professionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti;

  • stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei Soci;

  • promuovere, organizzare e gestire attività e corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo della professionalità, l’avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori del settore;

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria finalizzata alla realizzazione degli scopi sociali.

L’Associazione potrà provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli Enti e/o le Associazioni che a livello nazionale o internazionale seguono gli stessi scopi dell’Associazione o hanno settori specifici di comune interesse.

Titolo II – Aderenti

Art. 5 – Ammissione

Possono essere soci dell’associazione coloro che rivestono ruoli aziendali di responsabilità in campo informatico, consulenti, docenti ed esperti nell’ambito delle tecnologie informatiche.

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile.

Il regolamento dell’Associazione stabilisce i criteri di selezione per l’accettazione della domanda di adesione all’Associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

Art. 6 – Categorie di Soci

Nell’Associazione si distinguono:

  • Soci fondatori

  • Soci ordinari

  • Soci simpatizzanti

  • Soci sostenitori

  • Soci onorari

Sono Soci Fondatori quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo; per quanto riguarda i diritti e gli obblighi nei confronti dell’Associazione, i Soci Fondatori sono equiparati ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari i Professionisti Informatici così come definito dal presente statuto, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da organismo delegato che risultino in regola con il versamento delle quote associative.

I Soci Ordinari possono essere nominati e/o eletti per le cariche sociali previste dall’articolo 10 del presente Statuto ed hanno diritto di voto in Assemblea.

Sono Soci Simpatizzanti coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso o evento, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro Soci Simpatizzanti.

Sono Soci Sostenitori altre associazioni profit e no-profit e le personalità giuridiche che condividano lo scopo, lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione. È facoltà del Consiglio Direttivo deliberare per ogni anno la quota associativa per i soci sostenitori e riservare una speciale quota associativa ridotta ad un rappresentante del Socio sostenitore affinché tale rappresentante abbia possibilità di diventare Socio ordinario, con ciò acquisendone le prerogative tutte, ivi incluso il diritto al voto.

Sono Soci Onorari personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione dell’Associazione e/o rappresentino motivo di lustro per l’Associazione stessa e come tali siano ammessi dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Onorario è a tempo indeterminato ma può essere revocata per le motivazioni di cui all’art.9

Art. 7 – Diritti

I soci ordinari hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di approvare, annualmente, i bilanci preventivi e consuntivi.

I soci, con deroga dei soci fondatori, hanno diritto di voto dall’anno successivo alla loro iscrizione

Hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento interno, se istituito, e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto o dal regolamento.

I soci prestano la loro attività a titolo gratuito; hanno comunque il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 8 – Doveri

I soci devono svolgere l’attività in favore dell’associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

Ogni socio, avendo uguali diritti, ha anche uguali doveri e deve:

  • versare puntualmente le quote associative nell’ammontare e nei termini stabiliti dagli organi dell’associazione;

  • partecipare assiduamente ai lavori, alle riunioni e alle iniziative dell’associazione;

  • partecipare alla vita associativa escludendone ogni temporaneità; conformarsi ad una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo

Art. 9 – Esclusione

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto e dal regolamento può essere escluso dall’associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Titolo III – Organi

Art. 10 – Indicazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea

  • il consiglio direttivo

  • il presidente

  • il collegio dei revisori

  • il comitato etico

  • il comitato tecnico scientifico

Tutti gli incarichi sono svolti a tutolo gratuito.

Art. 11 – Composizione dell’assemblea

L’assemblea è sovrana.

L’assemblea è composta da tutti i soci.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in difetto, dal vice presidente, dal consigliere più anziano o dal partecipante eletto dai convenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto non delegabile.

Art. 12 – Convocazione

L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente presso la sede o altrove, purché all’interno della regione FVG.

Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi presso la sede dell’associazione o pubblicazione sul sito dell’associazione almeno trenta giorni prima rispetto alla data di convocazione dell’assemblea.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per le relazioni gestionali finanziarie degli organi dell’associazione, nonché per ogni altro argomento di interesse della vita associativa, ivi compreso le eventuali ratifiche delle delibere di esclusione.

L’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L’assemblea deve essere altresì convocata quando sia richiesto da un terzo dei Soci.

Art. 13 – Validità dell’assemblea

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio.

In seconda convocazione l’assemblea, da tenersi almeno in un giorno successivo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 14 – Votazioni

L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Art. 15 – Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

Art. 16 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri stabilito dall’assemblea, eletti dall’assemblea stessa tra i propri componenti, i quali possono essere rieletti.

L’assemblea nomina, in seno al consiglio, il presidente ed un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi; se non vi ha provveduto l’assemblea, presidente e vice presidente sono nominati dal consiglio.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri.

Il consiglio è convocato presso la sede o altrove purché in FVG con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Sono ammesse riunioni del consiglio anche in forma telematica.

Alle riunioni del consiglio possono partecipare i sindaci.

Art. 17 – Durata e funzioni

Il consiglio direttivo e i loro membri durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere rieletti; essi possono essere revocati dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei votanti.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.

Il consiglio Direttivo elabora la prima stesura del Regolamento e del Codice Etico, proponendo le eventuali modifiche successive.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio nomina fra i suoi componenti, un segretario avente la funzione di coordinatore responsabile di sede, ed un tesoriere.

Art. 18 – Presidente

Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il presidente presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea curandone la custodia presso i locali dell’associazione.

Art. 19 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da almeno tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, eletti dall’assemblea.

La carica di sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono scelti fra i soci.

Art. 20 Comitato Tecnico Scientifico

I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato ed i singoli componenti possono essere consultati dal Presidente per questioni di loro specifica competenza e possono proporre al consiglio direttivo ricerche ed ogni altra attività statutaria dell’Associazione.

Art. 21 – Comitato Etico

Il Comitato Etico viene nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri, rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

Il Comitato Etico ha le seguenti competenze: valutare i casi di infrazione al Codice Etico, stabilire l’esistenza e la gravità dell’infrazione e raccomandare la sanzione all’organo deliberante, assistere gli associati nell’interpretazione del Codice Etico.

Il Comitato Etico nomina al proprio interno il Presidente.

Le norme sul funzionamento del Comitato, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento.

Titolo IV – Patrimonio e risorse economiche

Art. 20 – Beni

I beni dell’associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti i Soci.

Art. 21 – Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di adesione e da quella di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal comitato direttivo e ratificato dall’assemblea.

Art. 22 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie della associazione.

Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 23 – Devoluzione dei beni e del patrimonio

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, dopo la liquidazione, in caso di suo scioglimento o cessazione dell’attività, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Titolo V – Bilancio

Art. 24 – Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene elaborato dal consiglio direttivo, corredati da una relazione entro il mese di marzo e depositati presso la sede dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli, corredati da una relazione del collegio sindacale.

I soci hanno diritto di prendere visione degli atti di bilancio presso la sede sociale.

Il bilancio consuntivo viene approvato dall’assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 25 – Divieto di distribuzioni

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI – Dipendenti e collaboratori

Art. 26 – Dipendenti

L’associazione può assumere dipendenti.

L’assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

Art. 27 – Collaboratori

L’associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.

L’associazione potrà, altresì, avvalersi dell’opera di soci, volontari e collaboratori dell’associazione secondo quanto previsto dal regolamento.

Titolo VII – Responsabilità

Art. 28 – Responsabilità ed assicurazione

L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.